Art. 124 c.p. Termine per proporre la querela. Rinuncia

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

2. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

3. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

4. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.(4)(302)

Testo in vigore dal 19 maggio 2020

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “È sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall’art. 124 C.P. per l’esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall’attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere”.

Aggiornamento (302)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l’art. 83, comma 2) che “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.