Art. 127 c.p. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.