Art. 127 c.p. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1947

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.