Art. 416 Codice Navigazione Pegno legale sul bagaglio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.