Art. 397 Codice Navigazione Indicazioni del biglietto di passaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.