Art. 398 Codice Navigazione Cessione del diritto al trasporto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.