Art. 398 Codice Navigazione Cessione del diritto al trasporto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.