Art. 411 Codice Navigazione Trasporto del bagaglio registrato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

2. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.