Art. 408 Codice Navigazione Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.