Art. 408 Codice Navigazione Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.