Art. 409 Codice Navigazione Responsabilità del vettore per danni alle persone

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.