Art. 1143 Codice Navigazione Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

2. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.