Art. 1139 Codice Navigazione Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I componenti dell’equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell’articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni.
2. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.