Art. 1141 Codice Navigazione Danneggiamento della nave o dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.
4. Si procede in ogni caso d’ufficio.