Art. 1141 Codice Navigazione Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

4. Si procede in ogni caso d’ufficio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.