Art. 1137 Codice Navigazione Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell’equipaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell’articolo 1135 del presente codice.

2. Si applica il secondo comma dell’articolo predetto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.