Art. 1137 Codice Navigazione Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell’equipaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell’articolo 1135 del presente codice.
2. Si applica il secondo comma dell’articolo predetto.