Art. 1138 Codice Navigazione Impossessamento della nave o dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:
1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell’aeromobile;
2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

2. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

3. Se il fatto è commesso da persona estranea all’equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.