Art. 1142 Codice Navigazione Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.