Art. 154 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.