Art. 150 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’art. 480 del codice del 1865.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.