Art. 152 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.