Art. 157 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni.