Art. 947 c.c. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

2. La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

3. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.