Art. 945 c.c. Isole e unioni di terra

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

2. Comma abrogato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37.

3. Comma abrogato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.