Art. 942 c.c. Terreni abbandonati dalle acque correnti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

2. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

3. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.