Art. 943 c.c. Laghi e stagni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.
2. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.