Art. 944 c.c. Avulsione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.