Art. 749 c.c. Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.