Art. 744 c.c. Perimento della cosa donata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.