Art. 746 c.c. Collazione d’immobili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

2. Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.