Art. 739 c.c. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
2. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.