Art. 739 c.c. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

2. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.