Art. 740 c.c. Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.