Art. 747 c.c. Collazione per imputazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.
1. La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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