Art. 57 c.c. Prova della morte dell’assente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

2. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.