Art. 51 c.c. Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.