Art. 53 c.c. Godimento dei beni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.