Art. 52 c.c. Effetti della immissione nel possesso temporaneo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.
2. Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.