Art. 52 c.c. Effetti della immissione nel possesso temporaneo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.

2. Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.