Art. 49 c.c. Dichiarazione di assenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Trascorso un anno dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza.

Testo in vigore dal 18 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.