Art. 54 c.c. Limiti alla disponibilità dei beni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
2. Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.