Art. 54 c.c. Limiti alla disponibilità dei beni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

2. Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.