Art. 549 c.c. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.