Art. 536 c.c. Legittimari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

2. Ai figli... sono equiparati... gli adottivi.

3. A favore dei discendenti dei figli..., i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli....(216)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 536 c.c. apre il capo X del titolo I del libro secondo, dedicato ai legittimari, e individua le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Si tratta della cosiddetta successione necessaria: un limite all’autonomia testamentaria e alla libertà di donare, posto a tutela della solidarietà familiare, per cui una parte del patrimonio del defunto (la quota di riserva o legittima) è destinata per legge ai familiari più stretti, mentre solo la restante parte (la disponibile) può essere liberamente attribuita.

La norma ha subito interventi rilevanti. La riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) ha rafforzato la posizione del coniuge, attribuendogli una quota in piena proprietà. La legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha sostituito ovunque nel codice le espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con il solo termine “figli”, sancendo l’unicità dello stato di filiazione anche ai fini successori.

Contenuto della disposizione

L’elenco dei legittimari è tassativo e comprende:

  • il coniuge, al quale l’art. 540 c.c. riserva anche i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano; la parte di un’unione civile è equiparata in forza della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli, senza distinzione tra nati nel matrimonio o fuori di esso, cui sono espressamente equiparati gli adottivi;
  • gli ascendenti, la cui riserva opera solo in mancanza di figli (art. 538 c.c.).

Il terzo comma estende i diritti dei figli ai loro discendenti quando questi vengono alla successione in luogo dell’ascendente, per rappresentazione: il nipote del defunto, il cui genitore sia premorto, indegno o rinunziante, subentra nella stessa posizione di riservatario.

Restano esclusi i fratelli e le sorelle, gli altri collaterali e il convivente di fatto, che possono succedere per legge o per testamento ma non vantano alcuna riserva. L’entità delle quote è fissata dagli artt. 537-548 c.c. e varia secondo il concorso dei legittimari.

Profili applicativi

La qualità di legittimario si accerta al momento dell’apertura della successione. Il coniuge divorziato non è legittimario; il coniuge separato conserva i diritti successori salvo che la separazione gli sia stata addebitata, nel qual caso gli spetta solo l’eventuale assegno vitalizio dell’art. 548 c.c.

La lesione della legittima si fa valere con l’azione di riduzione (art. 553 e seguenti c.c.), che spetta solo ai soggetti indicati dall’art. 536 c.c. e ai loro eredi o aventi causa. Il legittimario totalmente escluso dal testamento (cosiddetto pretermesso) non diventa erede per il solo fatto della morte del congiunto: acquista tale qualità con l’accoglimento della domanda di riduzione, con effetto retroattivo all’apertura della successione. Ne discende che, prima di allora, non può chiedere la divisione o la collazione, né è litisconsorte necessario nei giudizi che riguardano l’eredità. Se invece mancano testamento e donazioni, il legittimario è erede ex lege e non ha bisogno di agire in riduzione.

Ai fini del calcolo, la quota di riserva si determina sulla riunione fittizia dell’art. 556 c.c.: beni relitti al netto dei debiti, più il valore di tutte le donazioni, anche anteriori al sorgere della qualità di legittimario. Il diritto alla legittima non può essere rinunciato finché vive il disponente (art. 557, comma 2, c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 luglio 2025, n. 18069: l’azione di riduzione spetta esclusivamente ai legittimari indicati dall’art. 536 c.c.; l’erede legittimo che non rivesta tale qualità è privo di legittimazione attiva anche quando la sua qualità ereditaria sia accertata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 2 ottobre 2023, n. 27778: il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione o di annullamento del testamento, oppure, secondo l’orientamento prevalente, con un accordo reintegrativo della legittima; l’acquisto retroagisce all’apertura della successione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 4949: per il legittimario pretermesso la riduzione è propedeutica alla divisione e alla collazione; l’onere di indicare il valore della massa si attenua quando l’esclusione totale, in assenza di donazioni, rende la lesione evidente.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 settembre 2025, n. 25434: in assenza di testamento e di donazioni non vi sono atti da ridurre, sicché il legittimario è erede ex lege e può esercitare direttamente la petizione ereditaria senza la previa azione di riduzione.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 gennaio 2017, n. 455: il coniuge pretermesso, non avendo ancora la qualità di erede prima dell’esito favorevole della riduzione, non è litisconsorte necessario nel giudizio di simulazione di un atto dispositivo del defunto.
  • Cassazione civile, sez. II, 7 marzo 2016, n. 4445: nella riunione fittizia si computano tutte le donazioni del defunto, senza distinguere tra quelle anteriori o posteriori al sorgere della qualità di legittimario; il coniuge sopravvenuto può chiedere la riduzione anche di donazioni anteriori al matrimonio, come il figlio di quelle anteriori alla nascita.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 febbraio 2023, n. 4008: i diritti di abitazione e uso del coniuge sulla casa familiare si sottraggono al relitto ma non al patrimonio su cui si calcolano le quote di riserva, e la riduzione proporzionale non può intaccare la legittima del convenuto che sia a sua volta legittimario.

Rapporti con altre norme

Le quote di riserva sono determinate dagli artt. 537 (figli), 538 (ascendenti), 540 (coniuge), 542 e 544 c.c. (concorso); l’art. 548 c.c. regola la posizione del coniuge separato. L’art. 549 c.c. vieta pesi e condizioni sulla legittima, l’art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione. La tutela si realizza con l’azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) e con la restituzione contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.). La rappresentazione richiamata dal terzo comma è regolata dagli artt. 467-469 c.c.; l’equiparazione degli adottivi rinvia all’art. 291 c.c. e alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) costituisce una deroga alla tutela dei legittimari per il trasferimento dell’azienda.