Art. 536 c.c. Legittimari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
2. Ai figli... sono equiparati... gli adottivi.
3. A favore dei discendenti dei figli..., i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli....(216)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 536 c.c. apre il capo X del titolo I del libro secondo, dedicato ai legittimari, e individua le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Si tratta della cosiddetta successione necessaria: un limite all’autonomia testamentaria e alla libertà di donare, posto a tutela della solidarietà familiare, per cui una parte del patrimonio del defunto (la quota di riserva o legittima) è destinata per legge ai familiari più stretti, mentre solo la restante parte (la disponibile) può essere liberamente attribuita.
La norma ha subito interventi rilevanti. La riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) ha rafforzato la posizione del coniuge, attribuendogli una quota in piena proprietà. La legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha sostituito ovunque nel codice le espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con il solo termine “figli”, sancendo l’unicità dello stato di filiazione anche ai fini successori.
Contenuto della disposizione
L’elenco dei legittimari è tassativo e comprende:
Il terzo comma estende i diritti dei figli ai loro discendenti quando questi vengono alla successione in luogo dell’ascendente, per rappresentazione: il nipote del defunto, il cui genitore sia premorto, indegno o rinunziante, subentra nella stessa posizione di riservatario.
Restano esclusi i fratelli e le sorelle, gli altri collaterali e il convivente di fatto, che possono succedere per legge o per testamento ma non vantano alcuna riserva. L’entità delle quote è fissata dagli artt. 537-548 c.c. e varia secondo il concorso dei legittimari.
Profili applicativi
La qualità di legittimario si accerta al momento dell’apertura della successione. Il coniuge divorziato non è legittimario; il coniuge separato conserva i diritti successori salvo che la separazione gli sia stata addebitata, nel qual caso gli spetta solo l’eventuale assegno vitalizio dell’art. 548 c.c.
La lesione della legittima si fa valere con l’azione di riduzione (art. 553 e seguenti c.c.), che spetta solo ai soggetti indicati dall’art. 536 c.c. e ai loro eredi o aventi causa. Il legittimario totalmente escluso dal testamento (cosiddetto pretermesso) non diventa erede per il solo fatto della morte del congiunto: acquista tale qualità con l’accoglimento della domanda di riduzione, con effetto retroattivo all’apertura della successione. Ne discende che, prima di allora, non può chiedere la divisione o la collazione, né è litisconsorte necessario nei giudizi che riguardano l’eredità. Se invece mancano testamento e donazioni, il legittimario è erede ex lege e non ha bisogno di agire in riduzione.
Ai fini del calcolo, la quota di riserva si determina sulla riunione fittizia dell’art. 556 c.c.: beni relitti al netto dei debiti, più il valore di tutte le donazioni, anche anteriori al sorgere della qualità di legittimario. Il diritto alla legittima non può essere rinunciato finché vive il disponente (art. 557, comma 2, c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Le quote di riserva sono determinate dagli artt. 537 (figli), 538 (ascendenti), 540 (coniuge), 542 e 544 c.c. (concorso); l’art. 548 c.c. regola la posizione del coniuge separato. L’art. 549 c.c. vieta pesi e condizioni sulla legittima, l’art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione. La tutela si realizza con l’azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) e con la restituzione contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.). La rappresentazione richiamata dal terzo comma è regolata dagli artt. 467-469 c.c.; l’equiparazione degli adottivi rinvia all’art. 291 c.c. e alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) costituisce una deroga alla tutela dei legittimari per il trasferimento dell’azienda.