Art. 544 c.c. Concorso di ascendenti... e coniuge
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti... e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216)
2. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
---------------
AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”