Art. 542 c.c. Concorso di coniuge e figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio,... a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

2. Quando i figli..., sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.(223)

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 73, comma 1, lettera b che “All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) al secondo comma le parole: ”, legittimi o naturali“ ovunque presenti sono soppresse”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.