Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 540 c.c. si colloca nel capo X del titolo I del libro secondo, dedicato ai legittimari, cioè ai soggetti ai quali la legge riserva una quota dell’eredità che il defunto non può sottrarre loro né con il testamento né con donazioni. La norma fissa la quota di riserva del coniuge e gli attribuisce, in aggiunta, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano.
Il testo vigente deriva dalla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha trasformato la posizione successoria del coniuge da semplice usufruttuario a erede in piena proprietà. Il secondo comma risponde a un interesse non soltanto patrimoniale: garantire al coniuge superstite la conservazione dell’ambiente domestico in cui si è svolta la vita familiare, evitando che la morte dell’altro coniuge comporti anche la perdita dell’abitazione. Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 50, ha dichiarato illegittimi gli artt. 545 e 546 c.c. e, di conseguenza, le parti dell’art. 540 c.c. che vi rinviavano.
Contenuto della disposizione
Il primo comma riserva al coniuge la metà del patrimonio del defunto quando non concorre con figli; in caso di concorso con figli la quota è determinata dall’art. 542 c.c. (un terzo con un solo figlio, un quarto con più figli). Il concorso con gli ascendenti è regolato dall’art. 544 c.c.
Il secondo comma attribuisce al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati:
Questi diritti costituiscono un legato ex lege, cioè un’attribuzione a titolo particolare disposta direttamente dalla legge, che il coniuge acquista automaticamente all’apertura della successione, anche se non accetta l’eredità. Quanto all’imputazione, essi gravano anzitutto sulla porzione disponibile; se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e, in via residuale, su quella dei figli. Ne deriva un incremento qualitativo e quantitativo della posizione del coniuge, che riceve i diritti sulla casa oltre alla quota di riserva in proprietà, almeno finché la disponibile è sufficiente a sopportarne il valore.
Profili applicativi
Nella pratica i problemi più frequenti riguardano tre aspetti. Il primo è il calcolo delle quote: i diritti sulla casa vanno sottratti al patrimonio da dividere, ma non alla massa su cui si determinano le quote di legittima, che comprende il valore della casa in piena proprietà. Il valore capitale del diritto di abitazione si stima di norma con i criteri dell’usufrutto, in funzione dell’età del titolare.
Il secondo riguarda i presupposti: la casa deve essere effettivamente destinata a residenza familiare e appartenere al defunto in via esclusiva o in comunione con il coniuge superstite. Se l’immobile è in comproprietà con terzi estranei, il diritto non sorge e non spetta neppure un equivalente in denaro. La giurisprudenza più recente ha invece esteso la tutela al coniuge separato senza addebito, purché la casa non abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare.
Il terzo concerne i rapporti con i terzi: trattandosi di un acquisto che opera per legge, il diritto di abitazione è opponibile ai creditori degli eredi anche in assenza di trascrizione. Nel giudizio di divisione il giudice deve riconoscerlo anche senza espressa domanda del coniuge. Errore ricorrente è trascurare, nella redazione del testamento o nell’azione di riduzione, il peso di questi diritti sulle quote dei figli.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 536 c.c. individua i legittimari; gli artt. 542 e 544 c.c. regolano il concorso del coniuge con figli e ascendenti; l’art. 548 c.c. equipara il coniuge separato senza addebito a quello non separato. Gli artt. 556 e 564 c.c. disciplinano il calcolo della disponibile e l’imputazione ai fini della riduzione, mentre l’art. 549 c.c. vieta pesi sulla legittima, principio al quale il secondo comma dell’art. 540 c.c. introduce una deroga. Nella successione senza testamento gli artt. 581 e 582 c.c. fissano la quota del coniuge, cui si aggiungono i diritti sulla casa. Il contenuto dei diritti di abitazione e uso è definito dagli artt. 1021-1026 c.c., e l’acquisto del legato opera secondo l’art. 649 c.c.