Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 540 c.c. si colloca nel capo X del titolo I del libro secondo, dedicato ai legittimari, cioè ai soggetti ai quali la legge riserva una quota dell’eredità che il defunto non può sottrarre loro né con il testamento né con donazioni. La norma fissa la quota di riserva del coniuge e gli attribuisce, in aggiunta, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Il testo vigente deriva dalla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha trasformato la posizione successoria del coniuge da semplice usufruttuario a erede in piena proprietà. Il secondo comma risponde a un interesse non soltanto patrimoniale: garantire al coniuge superstite la conservazione dell’ambiente domestico in cui si è svolta la vita familiare, evitando che la morte dell’altro coniuge comporti anche la perdita dell’abitazione. Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 50, ha dichiarato illegittimi gli artt. 545 e 546 c.c. e, di conseguenza, le parti dell’art. 540 c.c. che vi rinviavano.

Contenuto della disposizione

Il primo comma riserva al coniuge la metà del patrimonio del defunto quando non concorre con figli; in caso di concorso con figli la quota è determinata dall’art. 542 c.c. (un terzo con un solo figlio, un quarto con più figli). Il concorso con gli ascendenti è regolato dall’art. 544 c.c.

Il secondo comma attribuisce al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati:

  • il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, cioè il diritto reale di abitarla limitatamente ai bisogni propri e della famiglia (art. 1022 c.c.);
  • il diritto di uso sui mobili che la arredano;
  • a condizione che la casa e gli arredi siano di proprietà del defunto o comuni ai coniugi.

Questi diritti costituiscono un legato ex lege, cioè un’attribuzione a titolo particolare disposta direttamente dalla legge, che il coniuge acquista automaticamente all’apertura della successione, anche se non accetta l’eredità. Quanto all’imputazione, essi gravano anzitutto sulla porzione disponibile; se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e, in via residuale, su quella dei figli. Ne deriva un incremento qualitativo e quantitativo della posizione del coniuge, che riceve i diritti sulla casa oltre alla quota di riserva in proprietà, almeno finché la disponibile è sufficiente a sopportarne il valore.

Profili applicativi

Nella pratica i problemi più frequenti riguardano tre aspetti. Il primo è il calcolo delle quote: i diritti sulla casa vanno sottratti al patrimonio da dividere, ma non alla massa su cui si determinano le quote di legittima, che comprende il valore della casa in piena proprietà. Il valore capitale del diritto di abitazione si stima di norma con i criteri dell’usufrutto, in funzione dell’età del titolare.

Il secondo riguarda i presupposti: la casa deve essere effettivamente destinata a residenza familiare e appartenere al defunto in via esclusiva o in comunione con il coniuge superstite. Se l’immobile è in comproprietà con terzi estranei, il diritto non sorge e non spetta neppure un equivalente in denaro. La giurisprudenza più recente ha invece esteso la tutela al coniuge separato senza addebito, purché la casa non abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare.

Il terzo concerne i rapporti con i terzi: trattandosi di un acquisto che opera per legge, il diritto di abitazione è opponibile ai creditori degli eredi anche in assenza di trascrizione. Nel giudizio di divisione il giudice deve riconoscerlo anche senza espressa domanda del coniuge. Errore ricorrente è trascurare, nella redazione del testamento o nell’azione di riduzione, il peso di questi diritti sulle quote dei figli.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2023, n. 22566: abbandonando il precedente indirizzo, la Corte ha riconosciuto i diritti di abitazione e uso anche al coniuge separato senza addebito, poiché la destinazione a residenza familiare non richiede la convivenza al momento della morte; essi vengono meno solo se la casa è stata lasciata da entrambi i coniugi o ha perso ogni collegamento con l’originaria destinazione.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2026, n. 18000: ha confermato il nuovo orientamento sul coniuge separato, richiedendo un’indagine concreta sulla perdurante destinazione familiare dell’immobile, e ha precisato che la regola sulla mancata accettazione tacita per chi permane nella casa non si estende automaticamente al coniuge che vi entri dopo l’apertura della successione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 ottobre 2021, n. 29162: l’espressione “di proprietà del defunto o comuni” si riferisce alla sola comunione tra i coniugi; se l’immobile appartiene anche a terzi il diritto di abitazione non sorge e non può essere sostituito da un equivalente monetario.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2021, n. 15000: nella stessa linea, i diritti dell’art. 540 c.c. non possono gravare su quote di soggetti estranei alla successione, poiché ciò creerebbe uno statuto speciale della proprietà del terzo non previsto dalla legge.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 febbraio 2023, n. 4008: i diritti sulla casa sono sottratti al relitto ma non alla massa su cui si calcolano le legittime; nel concorso con più figli la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell’asse comprensiva di tali diritti, e la riduzione proporzionale non può intaccare la quota riservata al coniuge.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2026, n. 17995: nella successione testamentaria con preterizione dei legittimari il valore dei diritti si calcola sull’intero immobile e segue le imputazioni dell’art. 540 c.c.; se supera la disponibile e la quota del coniuge, questi può restare escluso dalla proprietà, ricevendo i figli l’eredità gravata dai diritti di godimento.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 luglio 2025, n. 20635: il diritto è attribuito con un meccanismo assimilabile al prelegato legale e va riconosciuto nel giudizio di divisione anche senza domanda; il suo valore capitale, stimabile con i criteri dell’usufrutto, si detrae dall’asse prima della divisione.
  • Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2023, n. 4092: il diritto di abitazione si acquista automaticamente all’apertura della successione ed è opponibile al creditore che abbia pignorato o ipotecato la quota dell’erede anche senza trascrizione, sicché il pignoramento resta limitato alla proprietà gravata dal diritto.

Rapporti con altre norme

L’art. 536 c.c. individua i legittimari; gli artt. 542 e 544 c.c. regolano il concorso del coniuge con figli e ascendenti; l’art. 548 c.c. equipara il coniuge separato senza addebito a quello non separato. Gli artt. 556 e 564 c.c. disciplinano il calcolo della disponibile e l’imputazione ai fini della riduzione, mentre l’art. 549 c.c. vieta pesi sulla legittima, principio al quale il secondo comma dell’art. 540 c.c. introduce una deroga. Nella successione senza testamento gli artt. 581 e 582 c.c. fissano la quota del coniuge, cui si aggiungono i diritti sulla casa. Il contenuto dei diritti di abitazione e uso è definito dagli artt. 1021-1026 c.c., e l’acquisto del legato opera secondo l’art. 649 c.c.