Art. 537 c.c. Riserva a favore dei figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo,... a questi è riservata la metà del patrimonio.

2. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.(216)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.