Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.