Art. 38 c.c. Obbligazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 38 c.c. completa la disciplina delle associazioni non riconosciute regolando la sorte delle obbligazioni assunte verso i terzi. L’ente privo di personalità giuridica dispone di un fondo comune, ma non gode dell’autonomia patrimoniale perfetta propria delle persone giuridiche e non è soggetto ad alcun regime di pubblicità legale: il terzo che contratta con l’associazione non può verificare né la consistenza del patrimonio né l’identità di chi ricopre le cariche.
Per bilanciare questa debolezza, la norma affianca alla garanzia del fondo comune la responsabilità personale e solidale di chi ha concretamente agito per l’ente. La finalità è rafforzare la tutela dei creditori, che fanno affidamento anche sulla solvibilità di chi tratta con loro. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma prevede un doppio livello di garanzia.
Secondo l’orientamento consolidato, la responsabilità personale non nasce dalla carica ricoperta ma dall’attività negoziale effettivamente svolta, cioè dall’aver creato il rapporto obbligatorio con il terzo. Si tratta di una responsabilità per debito altrui, accessoria rispetto a quella dell’ente, qualificata come garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione. È accessoria ma non sussidiaria: il creditore può rivolgersi direttamente a chi ha agito senza dover prima escutere il fondo comune, cioè senza tentare in via preventiva di soddisfarsi sul patrimonio dell’associazione.
Restano esclusi gli associati che si siano limitati a votare la delibera da cui è sorto l’obbligo senza agire all’esterno, così come chi subentra nella carica in un momento successivo: l’avvicendamento non comporta successione nel debito. Rispondono, invece, anche soggetti estranei alla compagine o dipendenti, purché abilitati a impegnare l’ente.
Profili applicativi
Il creditore che agisce verso la persona fisica deve provare che questa ha concretamente concluso o gestito il rapporto in nome dell’associazione; non basta dimostrarne la qualità di presidente. Prova tipica è la sottoscrizione del contratto (locazione, conto corrente, fornitura, incarico professionale), che di per sé integra l’attività richiesta.
L’assimilazione alla fideiussione comporta conseguenze pratiche rilevanti. Si applica il termine semestrale di decadenza dell’art. 1957 c.c.: il creditore, pur non dovendo escutere preventivamente l’ente, deve proporre l’azione giudiziale contro l’associazione o contro il garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la perdita della garanzia personale. È un termine spesso trascurato nella prassi e fonte di soccombenze evitabili.
Se chi ha speso il nome dell’associazione non aveva alcun potere di impegnarla, né per investitura organica né per procura né per ratifica anche tacita, l’ente non è vincolato e il falso rappresentante risponde verso il terzo ai sensi dell’art. 1398 c.c.
Ampio è il contenzioso tributario, specie per le associazioni sportive dilettantistiche cui viene disconosciuto il regime agevolato. Per i debiti d’imposta, che nascono dalla legge e non da un contratto, si presume che il legale rappresentante del periodo abbia diretto la gestione e concorso alle scelte fiscali; la responsabilità si estende agli amministratori di fatto e grava sul presidente subentrante che presenti una dichiarazione infedele.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 36 c.c. individua chi rappresenta l’associazione e ne stabilisce il funzionamento interno; l’art. 37 c.c. disciplina il fondo comune su cui si soddisfano i creditori. Per i comitati l’art. 41 c.c. prevede una responsabilità personale e solidale dei componenti dal contenuto analogo. L’inquadramento come garanzia comporta l’applicazione delle regole sulla fideiussione, in particolare dell’art. 1957 c.c., e delle norme sulle obbligazioni solidali (art. 1292 c.c.), che consentono al creditore di scegliere a chi rivolgersi. L’art. 1398 c.c. regola la posizione di chi agisce senza poteri. Diversa è la disciplina delle associazioni riconosciute, per le quali risponde di regola il solo patrimonio dell’ente, e degli enti del Terzo settore che acquistano la personalità giuridica ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.