1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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