Art. 41 c.c. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
2. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.