Art. 41 c.c. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

2. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.