Art. 309 c.c. Decorrenza degli effetti della revoca

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

2. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.