Art. 309 c.c. Decorrenza degli effetti della revoca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
2. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.