Art. 294 c.c. Pluralità di adottati o di adottanti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.
2. Nessuno può essere adottato da più d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Testo in vigore dal 7 luglio 1967
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.