Art. 294 c.c. Pluralità di adottati o di adottanti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.

2. Nessuno può essere adottato da più d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo in vigore dal 7 luglio 1967

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.