Art. 306 c.c. Revoca per indegnità dell’adottato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

2. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.