Art. 305 c.c. Revoca dell’adozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.