Art. 296 c.c. Consenso per l’adozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.
2. Comma abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
3. Comma abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Testo in vigore dal 1° giugno 1983
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.