Art. 296 c.c. Consenso per l’adozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

2. Comma abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

3. Comma abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

Testo in vigore dal 1° giugno 1983

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.